CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La disciplina precedentemente in vigore suddivideva la clientela in due tipologie: i clienti al dettaglio e gli operatori qualificati.

La Direttiva Mifid introduce dei cambiamenti nella classificazione della clientela, prevedendo una tripartizione della clientela stessa in: cliente al dettaglio, cliente professionale e controparte qualificata.

A seconda della tipologia di cliente, l’intermediario applica un diverso grado di tutela dell’investitore, in particolare:

  • Cliente al dettaglio (retail): cliente che non sia un cliente professionale e che non sia in possesso delle specifiche competenze in materia di investimenti, e per tanto più bisognoso di un livello di protezione massimo (a loro si applicano tutte le norme di tutela previste dalla Mifid)
  • Cliente professionale (professional): cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume (es. enti creditizi, imprese di investimento, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, imprese di grandi dimensioni che rispettano determinati criteri quantitativi, governi nazionali e regionali, etc.). A questa classe si applicano solo parzialmente le norme di protezione previste dalla normativa comunitaria
  • Controparte qualificata (eligible counterparties): specifica tipologia di cliente professionale, ritenuta bisognosa di protezione minima (es. SGR, OICVM, banche e assicurazioni, etc.)

La classificazione viene stabilita dall’intermediario attraverso le informazioni che ha già a disposizione sui propri clienti, oppure che ottiene in caso di avvio di rapporti con nuovi investitori.
Ai clienti è concessa la facoltà di richiedere una diversa classificazione rispetto a quella inizialmente proposta dall’intermediario (anche per una singola operazione o una specifica tipologia di strumenti finanziari), attraverso una specifica richiesta sottoposta all’intermediario.
In caso di passaggio ad una categoria “superiore” il cliente deve dimostrare di possedere le competenze necessarie a valutare correttamente i rischi dell’investimento ed essere correttamente informato degli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della sua tutela.